Art. 11.

      1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».